Seminario 1994/1995
“VITA PSICHICA COME VITA GIURIDICA”
L’introduzione della parola “vendetta” è molto appropriata: la patologia non perdona l’altro. Può asservirsi a lui fino alla più umiliante schiavitù, ma è il non-perdono reso apparato in sostituzione del rapporto con l’altro. Il giudizio invece potrebbe perdonare.
Gli abiti da sera sono oggetti: il rapporto (freccia γ della nostra formula) esiste nella misura in cui l’oggetto è usato come talento negativo e non diventa fonte di pretese. Questa signora avrebbe esercitato il talento negativo se fosse uscita con il marito in abito da sera. L’abito da sera sarebbe stato il mezzo del lancio del rapporto nella sua iniziativa all’altro.
1. Norma e sanzione
I termini che stiamo usando sono davvero inediti: che la vita del normale e del patologico sia vita giuridica è un’idea completamente diversa da tutto quello che c’è nel sacco.
La parola “diritto” non riguarda soltanto le leggi del parlamento, ma riguarda la facoltà individuale, ciò che facciamo in ogni momento: facciamo diritto in ogni momento. Viviamo sempre giuridicamente ossia poniamo le norme dei nostri rapporti. Non tutte sono poste da noi, ma le poniamo.
Una norma è data dal fatto che c’è una sanzione. Il moto innestato (il corpo è moto che implica qualcun altro), qualsiasi atto è agire giuridico perché vi sarà sempre una sanzione, inclusa quella positiva o premiale. Se ti invito a cena e non vieni, la terza volta mi vendico! Fin dall’inizio ho agito giuridicamente per il solo fatto di averti invitato; la vendetta o il perdono (che è solo un caso della vendetta) si chiamano sanzione. Non si dà che vi sia una condotta (ma persino un’attività di pensiero) senza sanzione.
Andiamo sostenendo che la vita giuridica è di ciascuno e a ciò riserviamo la vecchia e ottusa espressione di “diritto naturale”. Questa facoltà di vita giuridica rimane intatta anche nella patologia, anzi addirittura è esaltata quantitativamente, sebbene diminuita quanto all’ambito. Così come recita l’antico adagio latino, Natura non facit saltus, possiamo ben dire: Lex non facit saltus. Si dice anche che natura aborret vacuo. Anche in caso di vuoto di legge, ve ne sarà un’altra che riempie il vuoto: lex aborret vacuo. Il vacuo di legge si chiama angoscia. …
Pronunciato l’ 11 novembre 1994
Trascrizione a cura di Gilda Di Mitri
Testo non rivisto dall’Autore