Corso 1996-1997
ISTITUZIONI DEL PENSIERO LAICO: L’ESPERIENZA GIURIDICA
Ascoltando Spazzali sono riuscito a trovare un punto unificante per il mio desiderio e la mia capacità di intendere. Arriverò subito a collocarmi sullo stesso piano su cui egli si è collocato, buttandomi nel paragone con l’Inquisizione. Fra un momento dirò in che cosa, nella nostra esperienza più comune, abbiamo ancora l’esperienza della scomunica come sanzione, come sanzione laica.
Mi pare che nella varietà, anzitutto dell’esperienza di confessione da cui Spazzali è partito, il termine “processo” unifichi l’intero campo di ciò che ha detto e stiamo dibattendo: esiste un qualche tipo di processo capace di arrivare al suo termine, al sapere dell’imputazione e dell’effettiva imputabilità, al dire l’ultima parola sul perché sia stato istruito? Mi sembra che quanto Spazzali ha esposto sul pentitismo dica che il processo è fallito come processo, non arriva all’atto finale. Il pentitista ha fatto una specie di conversione, passando a essere, nella scena che ci è stata narrata, il commilitone del Pubblico Ministero. Se la vera questione è l’esistenza di un processo capace di arrivare al punto finale, alla soddisfazione di ciò per cui è processo, al liquet – se liquet esiste –, la nostra esplorazione parte da e arriva all’idea che tutta l’esperienza, di ognuno, volente o nolente, è esperienza giuridica, ventiquattro ore su ventiquattro, forse includendo anche il sonno.
Diversi teorici del diritto – e tra questi penso in particolare a Santi Romano – sentono il bisogno di dire, magari in nota, che tutto può essere esperienza giuridica, ma certamente non l’amicizia. È sufficiente la nostra esperienza quotidiana per osservare che l’amicizia è retta da una precisa norma, da cui discendono vere e proprie sanzioni. L’amicizia serve agli affari, a trovare lavoro, a migliorare la carriera esattamente come nel contratto di compra-vendita dei cavalli. In questo autentico contratto retto da una norma di cui l’amicizia è solo un nome, allorché uno dei due contravviene alla norma, uno dei due diventerà un sanzionatore precisissimo e la sanzione sarà l’interruzione della relazione: accidenti che sanzione! Ne possono risultarne sanzioni che non hanno nulla da invidiare né alle pene pecuniarie né alle pene detentive. …
Pronunciato il 3 maggio 1997
Trascrizione a cura di Gilda Di Mitri
Testo non rivisto dall’Autore
I testi relativi agli interventi di questo Corso sono stati raccolti nel volume L’ esperienza giuridica, Sic Edizioni