Corso 1996-1997
ISTITUZIONI DEL PENSIERO LAICO: L’ESPERIENZA GIURIDICA
L’esempio dei due coniugi e della fedeltà mi dà modo di esprimere un pensiero che siamo andati sviluppando. Al di là delle differenze terminologiche, finché il concetto di norma è soggetto a quello di iussum – precetto, comando, imperativo – è chiaro che non ha a che fare con il giuridico. Ma, nel caso dei coniugi, ciò che chiamiamo «amore» è la norma del loro rapporto: da anni insistiamo nel dire che amore e diritto naturale positivo sono tutt’uno. Una moglie sanzionerà in bene o in male suo marito, a seconda che le sia fedele non solo negli atti, ma anche nei pensieri. Fra un uomo e la sua donna c’è la permanente relazione di sanzioni giuridiche, premiali o antipremiali, di quel primo diritto che è l’amore. Siamo al punto cruciale: con perfetta logica si è concluso su caritas e potestas. Se caritas e potestas sono solo congiunte, ma non costituiscono un’identità, ricadremo nel mal-pensare di Adam Smith che ha posto da una parte i regolamenti sociali, il diritto, le leggi economiche e dall’altra i sentimenti morali, la carità, la fede, la speranza. Se la carità è extragiuridica, allora essa esprime il sentimentalismo di Dio e Dio stesso, quanto alla carità, si colloca nella vita privata dei sentimenti morali. Se invece vogliamo sottrarci all’enorme sistematizzazione di Adam Smith accettata dalla cultura moderna, la sola via uscita è la caritas come potestas. In questo modo è la vita stessa di Dio a essere giuridica. Fossimo anche tutti miscredenti, è per noi di estremo interesse sentire che esiste un diritto a pieno titolo, che non è il diritto dello Stato. Ancor più interessante è che Dio ha posto un rapporto, e che rapporto e norma sono concetti Sposi .
Il nocciolo mi pare questo: dall’esposizione del professor Feliciani, sembra che il diritto canonico realizzi in terris quella concezione non imperativa della norma, secondo la quale «norma» significa possibilità e, soprattutto, permesso. Negli anni passati abbiamo dovuto sostenere un grande dibattito sul concetto di permesso giuridico, per dimostrare che nello Stato è permesso tutto quanto non è proibito. Ciò significa che quanto è permesso è giuridico, non extragiuridico. …
Pronunciato il 7 giugno 1997
Trascrizione a cura di Gilda Di Mitri
Testo non rivisto dall’Autore
I testi relativi agli interventi di questo Corso sono stati raccolti nel volume L’ esperienza giuridica, Sic Edizioni
