13° – LA NORMA FONDAMENTALE

Corso 1995/1996
“UNIVERSITÀ”. RI-CAPITOLARE

 

 

Ambrogio Ballabio

Passo alla domanda successiva, che a questo punto diventa la richiesta di una conferma che sia corretto quello che penso.

È mia convinzione fin dai primi tempi, vent’anni fa, quando ho incominciato a interessarmi del diritto, grazie alle spinte di Giacomo B. Contri, che una delle proprietà della norma giuridica sia quella o di far sì che ne consegue un ordinamento normativo — nel caso per esempio che alcuni chiamano norma fondamentale — oppure che sia una norma perché appartiene a un ordinamento normativo: quindi una delle proprietà della norma è di non essere mai isolabile da un ordinamento vero e proprio. Ora da questo punto di vista mi sembra ragionevole affermarlo, anche per il fatto che noi riguardo alla norma di beneficio ne deduciamo — non in senso logico — ma il pensiero ci porta a valutare la validità di alleanze, privilegi, contratti, compromessi, etc, sulla base della norma che consideriamo fondamentale, la norma del beneficio. Allora, in questo senso, mi sembra pacifico che anche nel diritto di natura si tratta di ordinamento e quando parliamo di vita psichica come vita giuridica intendiamo tutto l’ordinamento che consegue dal fatto che la vita psichica sia normativa.

Una questione che mi ero posto era: come definire allora la norma di beneficio, come collocarla. Perché il fatto di usare il termine norma fondamentale ci viene sempre da Kelsen, però bisogna tenere conto che per Kelsen norma fondamentale vuol dire che poco importa se sia enunciabile o no, ma è un principio ispiratore. In ogni caso è sostituibile: basta una rivoluzione e si sostituisce la norma fondamentale. Mentre la proprietà della norma di beneficio riguardo alla prima città è che non solo è enunciabile ma non è sostituibile da un’altra norma qualsiasi.

Mi sono chiesto se sia possibile chiamare la norma di beneficio in un altro modo rispetto a norma fondamentale. Le due ipotesi che mi erano venute in mente erano: una norma istitutiva di competenze, se non altro perché è la norma che ci fa distinguere il posto del Soggetto dal posto dell’Altro, oppure norma di riconoscimento pensando al tipo di privilegio che dà all’Altro da cui consegue l’obbligazione. Il definirla norma fondamentale ci viene ormai naturale, ma mi sembra troppo generico. E nello stesso tempo è la norma di partenza dell’ordinamento della prima città. Quindi è una norma particolare rispetto alle altre norme che ne conseguono.

Giacomo B. Contri

Momentaneamente non mi fermerei sulla diversa nomenclatura, ma su ordinamento e su fondamentale.  …

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Pronunciato l’ 11 maggio 1996
Trascrizione a cura di Gilda Di Mitri
Testo non rivisto dall’Autore I testi relativi agli interventi di questo Corso sono stati raccolti nel volume «Università». Ri-capitolare, Sic Edizioni


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Data di pubblicazione: 05/06/2016