9° – L’ERRORE NELLA COSTITUZIONE DELLA LEGGE

Corso 1995/1996
“UNIVERSITÀ”. RI-CAPITOLARE

 

 

La formula della legge, così come la scriviamo, può essere tradotta con le parole: la vita è tutta in discesa, stante che andare in discesa è in ogni caso fare una lavoro, non è rotolare; la realtà è presa come favorente: nel caso della discesa è l’inclinazione. La lingua italiana ci aiuta, perché indica che l’iniziativa, la domanda del soggetto, è il lavoro di propiziazione dell’altro, per generarne l’inclinazione: bisogna fargli venire voglia.

Dall’errore di cui noi parliamo non si torna indietro, neanche dopo la correzione; come accadrebbe se si fosse scritto sulla lavagna e la correzione consistesse nel cancellare l’errore: si tratta di un tempo che non sarà senza conseguenze, per sempre. Non c’è alcuna cancellazione: proprio in questo consiste l’unica via di risoluzione di ciò che è stato correttamente chiamato «senso di colpa» e che fa dell’errore un fattore fecondo.

L’errore ha conseguenze personali, istituzionali e ancora personali.

Le conseguenze personali: ogni (e questo «ogni» è il terreno di verifica di ciò che andiamo dicendo) errore pratico e teoretico (questo «teoretico» è un punto che alcuni sentono come caldo), la patologia stessa, il delitto – tanto dell’una quanto dell’altra Città – sono modi per parlare di quella distinzione, che a non molti è ancora familiare, fra le due Città, ossia per parlare di distinti delitti perfettamente corrispondenti a condotte appartenenti a noi o altri. C’è un racconto breve di Chesterton il cui protagonista, Padre Brown, scopre che in un brumoso castello scozzese c’è stato un delitto, benché le cose fossero state montate in modo tale che il fatto apparisse come un oscuro suicidio dettato dalla follia o come un evento legato alla magia del castello. Alla fine il modesto Padre Brown scopre non il movente o l’assassino, ma innanzitutto l’esistenza del delitto, perché, se c’è stato un delitto, allora si esce dall’incantesimo e si entra nella libertà…

Le conseguenze istituzionali: il diritto stesso dello Stato è una conseguenza istituzionale dell’esserci stato l’errore di cui parliamo.   …

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Pronunciato il 9 marzo 1996
Trascrizione a cura di Gilda Di Mitri
I testi relativi agli interventi di questo Corso sono stati raccolti nel volume «Università». Ri-capitolare, Sic Edizioni


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Data di pubblicazione: 05/06/2016