Corso 1996-1997
ISTITUZIONI DEL PENSIERO LAICO: L’ESPERIENZA GIURIDICA
Il concetto di giurisprudenza
Giacomo B. Contri
Vorrei innanzi tutto un’informazione storica e concettuale sulla parola «giurisprudenza». Siamo abituati alla parola prudenza, che nel catalogo delle virtù figura unita al significato comunemente trasmesso, ma difficile da cogliere, di giuris-prudenza.
Giovanni Negri
Nel nostro linguaggio giurisprudenza significa tre cose. È giurisprudenza l’insieme delle sentenze emanate dalle corti di giustizia, dal giudice di pace fino alla corte di Cassazione. Nel secondo significato giurisprudenza è la dottrina, vale a dire l’insieme delle opere, delle attività di consulenza, dei pareri rilasciati dai giuristi e cioè da una classe di professionisti: avvocati, notai e giudici in quanto giuristi, autori, scrittori, studiosi di diritto. E questo è il senso della giurisprudenza romana. C’è infine la giurisprudenza in senso globale, ossia nel senso di diritto. La parola giuris-prudenza deriva dall’idea romana secondo cui il giurista è l’uomo prudens, tale perché in grado di contemperare in modo giusto interessi contrapposti e di applicare in modo equilibrato ed equitativo il diritto; è un uomo che attinge la soluzione dei casi concreti non solo dal diritto, ma dal buon senso e dalla realtà delle cose. Come dicono le epigrafi, è il bonus vir frugi et prudens.
Imputabilità e giuridicità dell’esperienza
Giacomo B. Contri
Si è certamente avvertita la spontanea simpatia per il diritto romano come è stato definito dal professor Negri e un’altrettanta spontanea antipatia per il Codice Prussiano. È nostro intento sostenere, forse con prove già sufficienti, che il campo della comune esperienza giuridica è più vasto di quello ammesso dalla storia e cultura giuridica. Semplicissimi esempi per coppie di opposti. Opponiamo amore e innamoramento: amore è un rapporto giuridico nel quale il soggetto giudicherà e sanzionerà sempre, come giudice e avvocato, il partner in base al suo rispondere bene o male all’obbligazione contratta. Opponiamo figlio e bambino: il bambino che non venga trattato come figlio, ossia come rapporto giuridico, si ammalerà; sarà sano e normale il bambino che venga trattato dalla madre come figlio.
Quando con un adagio diciamo che «Anche gli schizofrenici vanno all’inferno», affermiamo che anche il malato psichico è imputabile degli atti che lo hanno condotto, con il suo stesso contributo, alla malattia. Antigiuridico, e anche malato, è il trattamento del malato psichico in termini puramente medici. Lo stesso rapporto terapeutico può dunque configurarsi per opposti: c’è un rapporto terapeutico che tratta il soggetto come al di fuori del rapporto giuridico e c’è una cura in cui il rapporto stesso è di natura giuridica, poiché è l’obbligazione di due soggetti. …
Pronunciato il 14 dicembre 1996
Trascrizione a cura di Gilda Di Mitri
Testo non rivisto dall’Autore
I testi relativi agli interventi di questo Corso sono stati raccolti nel volume L’ esperienza giuridica, Sic Edizioni